DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre
2003, n.276
Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario
n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a
7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le
associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro
per le pari opportunita’;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per gli affari
regionali e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Finalita’ e campo di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri
direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano
nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di
apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle
disposizioni relative alla liberta’ e dignita’ del lavoratore di cui alla legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita’
tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita’ tra i sessi di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i
tassi di occupazione e a promuovere la qualita’ e la stabilita’ del lavoro,
anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2.
Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui
sono previste forme di autonomie piu’ ampie rispetto a quelle gia’
attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai
sensi dell’articolo 20;
b) «intermediazione»: l’attivita’ di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento
lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra
l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute
a seguito della attivita’ di intermediazione; dell’orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attivita’ formative finalizzate
all’inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»:
l’attivita’ di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione
di candidature idonee a ricoprire una o piu’ posizioni lavorative in seno
all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva
di: analisi del contesto organizzativo dell’organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del
profilo di competenze e di capacita’ della candidatura ideale; pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita’ di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita’ formative
finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione
professionale»: l’attivita’ effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata
alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della
persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova
attivita’;
e) «autorizzazione»: provvedimento
mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attivita’ di cui alle
lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento
mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l’idoneita’ a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento,
anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonche’ la partecipazione attiva
alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai
servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema
aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli
indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato
del lavoro, all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in
cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro
possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall’utente;
h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o piu’ associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualita’; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attivita’ formative e la determinazione di
modalita’ di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione
di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti
piu’ svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita’ o congruita’ contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita’ o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»:
libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato-regioni
del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa
intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in
cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche’ le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della
Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche’ riconosciute e
certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e’ in cerca di
un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi
persona appartenente a una categoria che abbia difficolta’ a entrare, senza
assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore della occupazione, nonche’ ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti
polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita’ analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione
a ogni attivita’; m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’
rappresentative.
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL
MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t a’
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo
hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi
a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le
capacita’ di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca
di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del
mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando
il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, per realizzare l’obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di
autorizzazione per i soggetti che svolgono attivita’ di somministrazione di
lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la
definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o
privati che forniscono servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di
riferimento anche a supporto delle attivita’ di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e
raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi
per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene
introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e’ istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita’ di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e’ articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita’ di cui all’articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita’ specifiche
di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del
personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui
all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attivita’ per
le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita’ svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a
tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita’
concedente, nonche’ alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attivita’ ed hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorita’ concedente tutte
le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita’ della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per
la verifica del corretto andamento della attivita’ svolta cui e’ subordinato il
rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita’ di
revoca della autorizzazione, nonche’ ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita’ di funzionamento dell’albo delle agenzie per il
lavoro.
6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla
sezione dell’albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non
puo’ essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e
finanziari
1. I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo
di cui all’articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di
societa’ di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o
di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere
d) ed e) e’ ammessa anche la forma della societa’ di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel
territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita’ di uffici in locali idonei
allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per
titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu’ rappresentative, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza
di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per
delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresi’, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita’ analitica, tali da consentire
di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l’interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo
con uno o piu’ nodi regionali, nonche’ l’invio alla autorita’ concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell’ambito da essi
stessi indicato.
2. Per l’esercizio delle attivita’ di cui
all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e’ richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita’ di 600.000 euro tra capitale
sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita
in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l’attivita’ interessi un ambito
distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati
e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro
presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare,
la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a
350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa’ che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita’ dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la
formazione e l’integrazione del reddito di cui all’articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di
almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni;
f) l’indicazione della somministrazione di lavoro
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente,
anche se esclusivo. (
vedi errata-corrige)
3. Per l’esercizio di una delle attivita’
specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell’articolo 20, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e’ richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita’ di 350.000 euro tra capitale
sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita
in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati
e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro
presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare,
la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a
200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa’ che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita’ dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la
formazione e l’integrazione del reddito di cui all’articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di
almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l’esercizio della attivita’ di
intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e’ richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l’attivita’ interessi un ambito
distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) l’indicazione della attivita’ di intermediazione
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente,
anche se non esclusivo.
5. Per l’esercizio della attivita’ di ricerca e
selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e’
richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l’indicazione della ricerca e selezione del
personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l’esercizio della attivita’ di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e’
richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l’indicazione della attivita’ di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di
autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della
attivita’ di intermediazione le universita’ pubbliche e private, comprese le
fondazioni universitarie che hanno come oggetto l’alta formazione con specifico
riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano
la predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e fermo restando l’obbligo della
interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche’ l’invio di
ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi’ autorizzati allo svolgimento della
attivita’ di intermediazione, secondo le procedure di cui all’articolo 4 o di
cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione
che svolgano la predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all’articolo 5,
comma 1, nonche’ l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi’ autorizzate allo svolgimento della
attivita’ di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l’assistenza delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro o
delle disabilita’, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma
1.
4. L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro
puo’ chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita’ giuridica
costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello nazionale di attivita’ di intermediazione. L’iscrizione e’
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di
cui all’articolo 5, comma 1.
5. E’ in ogni caso fatto divieto ai consulenti del
lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata
al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l’attivita’ di intermediazione.
6. L’autorizzazione allo svolgimento delle
attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo’ essere
concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all’articolo 5,
comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attivita’ di cui al
comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l’iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la
regione rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita’ svolta. 8. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce
d’intesa con la Conferenza unificata le modalita’ di costituzione della apposita
sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1 e delle procedure ad
essa connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che
operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell’ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello
nazionale nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai
fini dell’ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15, nonche’ l’invio alla
autorita’ concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell’elenco
di cui al comma 1 disciplinano altresi’:
a) le forme della cooperazione tra i servizi
pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le
funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga durata, promozione dell’inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita’ geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l’iscrizione
nell’elenco regionale in termini di capacita’ gestionali e logistiche,
competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l’accreditamento;
d) le modalita’ di misurazione dell’efficienza e
della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita’ di tenuta dell’elenco e di verifica
del mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi
all’incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie
per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati
assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono
l’ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche
ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all’articolo 4
della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nonche’, ai sensi dell’articolo 31, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le modalita’ di trattamento dei dati personali di cui al
presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e
diffuse tra gli operatori che agiscono nell’ambito del sistema dell’incontro fra
domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita’ attraverso le quali deve essere
data al lavoratore la possibilita’ di esprimere le preferenze relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare
attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a
dati amministrativi in possesso dei servizi per l’impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo
stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa,
internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma
effettuate, relative ad attivita’ di ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in
forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per
quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in
questione, o entita’ ad essi collegate perche’ facenti parte dello stesso gruppo
di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori
di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a
fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la
ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto
stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono
effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti
di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile e’ conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle
opinioni e trattamenti discriminatori
1. E’ fatto divieto alle agenzie per il lavoro e
agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di
lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla eta’, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore,
alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di
salute nonche’ ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a
meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalita’ di
svolgimento della attivita’ lavorativa o che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attivita’ lavorativa.
E’ altresi’ fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in
ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati
nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai
lavoratori
1. E’ fatto divieto ai soggetti autorizzati o
accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,
compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie
di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai
soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e
l’integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato per l’esercizio di attivita’ di somministrazione. Le risorse
sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di
qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita’ di occasioni
di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi’ tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo
pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini
di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli
appalti illeciti;
c) iniziative per l’inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di
accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione
e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2
sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza,
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi
a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita’ giuridica
ai sensi dell’articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica della congruita’, rispetto alle finalita’ istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita’ finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All’eventuale adeguamento del
contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare
decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I contributi
versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all’articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione,
anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e’
tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una
somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale puo’ ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita’ con le
finalita’ dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato
1. Al fine di garantire l’inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso
politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro e’ consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in
presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con
adeguate competenze e professionalita’, e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi’, per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita’ di
mobilita’, indennita’ di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennita’
o sussidio la cui corresponsione e’ collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attivita’ lavorativa
l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita’ e di
indennita’ di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita’ di
cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilita’, qualora l’iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita’ o sussidio la cui corresponsione e’
collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere
avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non
lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita’ derivante da
forza maggiore;
b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi
dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
quando le attivita’ lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano
congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si
svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si
applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attivita’ formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all’I.N.P.S., e al servizio per l’impiego territorialmente
competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilita’, i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali.
A seguito di detta comunicazione, l’I.N.P.S. sospende cautelativamente
l’erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli
interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e’ ammesso
ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e’
comunicata al competente servizio per l’impiego ed all’I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme
regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano solo in presenza di una convenzione tra una o piu’ agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l’ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni
stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai
sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell’articolo 7. 8.
Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali
possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle
proprie disponibilita’ finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, cosi’ come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale e con le
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con
i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base
territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli
organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte
delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i
seguenti aspetti:
a) le modalita’ di adesione da parte delle imprese
interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sara’ curata
dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68;
c) le modalita’ di attestazione del valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la
correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo
del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,
secondo criteri di congruita’ con i costi del lavoro derivati dai contratti
collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di
lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito
dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13 di una struttura tecnico-operativa
senza scopo di lucro a supporto delle attivita’ previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura
della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3.
Allorche’ l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in
virtu’ dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino
particolari caratteristiche e difficolta’ di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini
della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge
cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna
impresa e’ dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite
diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di
percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali
limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti. La congruita’ della computabilita’ dei lavoratori inseriti
in cooperativa sociale sara’ verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro. 4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e’ subordinata
all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio
statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1.A garanzia dell’effettivo godimento
del diritto al lavoro di cui all’articolo 4 della Costituzione, e nel pieno
rispetto dell’articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa
continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale
sistema e’ alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse
liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle
imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e’
liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno
facolta’ di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e
senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso
gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l’obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell’articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l’ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici
nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita’ dei sistemi
regionali;
3) alla definizione dell’insieme delle informazioni
che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro
delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle
politiche regionali del lavoro:
1) realizza l’integrazione dei sistemi
pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di
servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard
nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello
nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli
articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operativita’ della borsa continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’offerta degli strumenti
tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta
nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi
informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con
il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d’intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i
sistemi, nonche’ le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e
dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle
competenze definite nell’Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell’11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e
valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite
nell’ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche’ le registrazioni
delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la
registrazione delle attivita’ poste in essere da questi nei confronti degli
utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori
costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di
monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e
poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e
le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative
indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la
manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonche’ di quelle
in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e
prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse
quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell’ambito del SISTAN e
da parte dell’ISTAT, nonche’ di quesiti specifici di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita’ dei commi
successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli
articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come
modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi’
come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell’ambito
della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza
degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell’ISTAT e dell’ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale
scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti
rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali,
dell’ISTAT, dell’ISFOL e del Ministero dell’economia e delle finanze oltre che
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma
3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e’ inoltre incaricata di
definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di
indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi
interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed
approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le
attivita’ di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell’entrata a regime della
borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu’ modelli di
rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche’
agli enti di cui all’articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al
comma precedente e’ valutata ai fini del ritiro dell’autorizzazione o
accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di
informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalita’ di cui
al comma 4 nonche’ della formulazione di specifici quesiti di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata
o derivanti dall’implementazione di obblighi e programmi comunitari, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture
tecniche e col supporto dell’ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell’evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base
di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole
politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori
responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole
politiche intendano esperire.
7. Le attivita’ di monitoraggio devono
consentire di valutare l’efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche’
delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari
opportunita’ e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di
apprendistato, e’ istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere
della riforma. Detta Commissione e’ composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si
individua il Presidente, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall’I.N.P.S. e
dall’ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all’anno, definisce
in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per
la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il
Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra’ farsi carico e puo’ commissionare
valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi
valutativi commissionati nonche’ delle informazioni contenute nel Rapporto
annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra’ annualmente formulare
pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporra’ una propria Relazione che, sempre
sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le
realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi’ le possibili
modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione
derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L’esercizio non autorizzato delle attivita’ di
cui all’articolo 4, comma 1, e’ punito con la sanzione dell’ammenda di Euro 5
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L’esercizio abusivo
della attivita’ di intermediazione e’ punito con la pena dell’arresto fino a sei
mesi e l’ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e’ scopo di lucro la pena
e’ della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e’ sfruttamento dei minori, la
pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al
sestuplo. Nel caso di condanna, e’ disposta in ogni caso la confisca del mezzo
di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attivita’ di cui al
presente comma.
2. Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell’ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e’ sfruttamento
dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda e’
aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di
cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche’ per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 21 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a
Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11,
comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e’ punito con la
pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno e dell’ammenda da Euro
2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e’ disposta la
cancellazione dall’albo. (
vedi avviso)
5. In caso di violazione dell’articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche’ nei casi piu’ gravi, l’autorita’ competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all’articolo 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l’autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie
forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i
gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo
4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
modificato dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per
ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo
4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
cosi’ come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n. 264, cosi’ come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 297 del 2002, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all’articolo
4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per
ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale,
omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i
datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento
della sanzione minima ridotta della meta’ qualora l’adempimento della
comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni
decorrenti dalla data di inizio dell’omissione.
Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI
SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceita’
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo’
essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si
rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio’
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i
lavoratori svolgono la propria attivita’ nell’interesse nonche’ sotto la
direzione e il controllo dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui i lavoratori
vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa
o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo’
essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato e’ ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel
settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia,
portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di
trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche’ servizi di economato;
e) per attivita’ di consulenza direzionale,
assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attivita’ di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche’ per
l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per
particolari attivita’ produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu’ fasi successive di lavorazione,
l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente
impiegata nell’impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo
determinato e’ ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attivita’
dell’utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e’
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente piu’ rappresentativi in conformita’ alla disciplina di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il
contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita’ produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unita’ produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera
e’ stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da
somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo
20;
d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi
per l’integrita’ e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del
contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico,
nonche’ del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di
comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai
lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso
di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonche’ del versamento dei contributi
previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche’ la
data di inizio e la durata prevedibile dell’attivita’ lavorativa presso
l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da
parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione
degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il
contratto di somministrazione e’ nullo e i lavoratori sono considerati a tutti
gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di
lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo
indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro
sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice
civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato
il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e’ soggetto
alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per
quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all’articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro puo’ in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia
assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e’ stabilita
la misura della indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote
orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita’
e’ stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque
non e’ inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e’
proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita’ lavorativa a
tempo parziale anche presso il somministratore. L’indennita’ di disponibilita’
e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine
dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso
trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le
tutele del lavoratore di cui all’articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il
prestatore di lavoro non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini
della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul
lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie e la riserva di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto
legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di
somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro
esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta’
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parita’
di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non
trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da
soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei
limiti di cui all’articolo 13.
3. L’utilizzatore e’ obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore stabiliscono modalita’ e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi’ diritto a fruire di tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa
unita’ produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o societa’ cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianita’ di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita’ produttive in
generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attivita’ lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita’ alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo’ prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il
lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e’ adibito il prestatore di lavoro
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L’utilizzatore osserva altresi’, nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed e’ responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a
mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in
contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione
a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare,
che e’ riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore
gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo
determinato e’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la
facolta’ dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennita’, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie
collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per
il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa’ o imprese di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare
presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di
liberta’ e di attivita’ sindacale nonche’ a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che
dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi
utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa
vigente e con le modalita’ specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L’utilizzatore comunica alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla
somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita’ di
stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro
i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della
associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il
numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali,
assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,
sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e’ inquadrato nel settore
terziario. Sulla indennita’ di disponibilita’ di cui all’articolo 22, comma 3, i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e’ tenuto al versamento
della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati
in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i
contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato,
stabilito per la attivita’ svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono
determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore
temporaneo, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia gia’
assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di
somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri
erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi
settori.
Art. 26.
Responsabilita’ civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro
l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al
di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo’ chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto
dall’inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i
pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal
somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui
all’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale e’ limitato esclusivamente, in conformita’ ai principi
generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non puo’ essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
all’utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo
18, quando la somministrazione di lavoro e’ posta in essere con la specifica
finalita’ di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una
ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di
somministrazione.
Capo II Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute
nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che
puo’ anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio
dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonche’ per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, entro
il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L’acquisizione del personale gia’ impiegato
nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge,
di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
Art. 30. Distacco
1. L’ipotesi del distacco si configura quando un
datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno
o piu’ lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una
determinata attivita’ lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di
mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando
comporti un trasferimento a una unita’ produttiva sita a piu’ di 50 km da quella
in cui il lavoratore e’ adibito, il distacco puo’ avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo
8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI
IMPRESA E TRASFERIMENTO
D’AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa’ capogruppo per tutte le
societa’ controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in
forma di societa’ cooperativa di cui all’articolo 27 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto
dei soggetti consorziati o delegarne l’esecuzione a una societa’ consorziata. 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole societa’ datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica all’articolo 2112 comma
quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di
lavoro in caso di trasferimento d’azienda di cui alla normativa di recepimento
delle direttive europee in materia, il comma quinto dell’articolo 2112 del
codice civile e’ sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarita’ di un’attivita’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita’ a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento e’ attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al
trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un’attivita’ economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». 2. All’articolo
2112 del codice civile e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui
l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione
avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta’ di cui all’articolo 1676».
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO
RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro
intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di
lavoro intermittente e’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo’ utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente puo’ essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34. Casi di ricorso al lavoro
intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo’ essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito
decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro
intermittente puo’ essere altresi’ concluso anche per prestazioni rese da
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta’ ovvero da
lavoratori con piu’ di 45 anni di eta’ che siano stati espulsi dal ciclo
produttivo o siano iscritti alle liste di mobilita’ e di collocamento.
3. E’ vietato il ricorso al lavoro
intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unita’ produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
ovvero presso unita’ produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35
. Forma e
comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e’
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi,
oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione
del contratto;
b) luogo e la modalita’ della disponibilita’,
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore che in ogni caso non puo’ essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante
al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennita’ di
disponibilita’, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo
36;
d) indicazione delle forme e modalita’, con cui il
datore di lavoro e’ legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche’ delle modalita’ di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita’ di pagamento della
retribuzione e della indennita’ di disponibilita’;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita’ dedotta in contratto.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove
previste. 3
. Fatte salve previsioni piu’ favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e’ altresi’ tenuto a informare con
cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennita’ di disponibilita’
1. Nel contratto di lavoro intermittente e’
stabilita la misura della indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in
quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso garantisce la disponibilita’ al datore di lavoro in attesa di
utilizzazione. La misura di detta indennita’ e’ stabilita dai contratti
collettivi e comunque non e’ inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita’ di disponibilita’ di cui al
comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in
deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita’ non matura il
diritto alla indennita’ di disponibilita’.
5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento
di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennita’ di disponibilita’
per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata puo’ comportare la risoluzione del
contratto, la restituzione della quota di indennita’ di disponibilita’ riferita
al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonche’ un congruo
risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in
mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita’ di
disponibilita’ fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per
prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche’ nei periodi delle ferie
estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennita’ di disponibilita’ di
cui all’articolo 36 e’ corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di
effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser
previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o
territoriale.
Art. 38.
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione
diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita’ di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente e’ riproporzionato, in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonche’ delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, maternita’, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il
lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non
e’ titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne’ matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennita’ di disponibilita’ di
cui all’articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore
intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e’
computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di
legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di
ciascun semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della
autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione
da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le
assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione
dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto
conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui
all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, i casi in cui e’ ammissibile il ricorso al lavoro
intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e
dell’articolo 37, comma 2.
Capo II Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di
solidarieta’
1. Il contratto di lavoro ripartito e’ uno
speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta’ di cui
al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni
lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento
della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti
contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno
la facolta’ di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni
tra di loro, nonche’ di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilita’ della
prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e’ posta in capo all’altro
obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel
caso di impossibilita’ di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate
e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni
o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione
dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se,
su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda
disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un
normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice
civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento
di entrambi i lavoratori coobbligati e’ disciplinato ai sensi dell’articolo 1256
del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e’ stipulato
in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede
venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro
intercorse, ferma restando la possibilita’ per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro
ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di
lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche’ il trattamento
economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita’ dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita’ di certificare le
assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di
lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di lavoro di
ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e’
demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute
nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto
salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di
prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del
lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto
di lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione
diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello, a parita’ di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei
lavoratori coobbligati e’ riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche’ delle
ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto
di partecipare alle riunioni assembleari di cui all’articolo 20, legge 20 maggio
1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verra’ ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione
generale e obbligatoria per la invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita’ di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale
e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del
contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il
calcolo delle prestazioni e dei contributi andra’ tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito
dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e
integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
cosi’ come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera a) e’
sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di
cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;»;
b) all’articolo 1, il comma 3 e’ sostituito dal
seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita’ della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi
nazionali possono, altresi’, prevedere per specifiche figure o livelli
professionali modalita’ particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all’articolo 1, il comma 4 e’ sostituito dal
seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all’articolo 8 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai
sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9
ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta’ di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto
dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all’articolo 3, il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro
supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si
consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare, nonche’ le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal
seguente: «3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il
consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal
contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo’ integrare in
nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all’articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e’
soppresso;
h) all’articolo 3, il comma 5 e’ sostituito dal
seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a
tempo determinato, e’ consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all’articolo 3, il comma 6 e’ abrogato; j)
all’articolo 3, il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi
8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita’ in relazione alle quali
il datore di lavoro puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalita’ in relazioni alle quali
il datore di lavoro puo’ variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita’ in aumento
della durata della prestazione lavorativa.»; k) all’articolo 3, il comma 8 e’
sostituito dal seguente: «8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del
potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche’ di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del
prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno
due giorni lavorativi, nonche’ il diritto a specifiche compensazioni, nella
misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3.»;
l) all’articolo 3, il comma 9 e’ sostituito dal
seguente: «9. La disponibilita’ allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente
della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.»;
m) all’articolo 3, il comma 10 e’ sostituito dal
seguente: «10. L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e’ possibile anche nelle ipotesi di
contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell’articolo 3 sono
soppressi;
o) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il
proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti
risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, e’ ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo’ prevedere, in caso
di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attivita’ presso unita’ produttive site
nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e’ prevista
l’assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo
parziale il datore di lavoro e’ tenuto a darne tempestiva informazione al
personale gia’ dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita’
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del
rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi
con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all’utilizzo del lavoro
a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell’ambito della
riforma del sistema degli incentivi all’occupazione.»;
p) il comma 2 dell’articolo 6 e’ soppresso;
q
) l’articolo 7 e’ soppresso;
r) all’articolo 8, il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullita’ del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo’ essere dichiarata
la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione
riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice provvede a
determinare le modalita’ temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilita’ familiari del lavoratore interessato,
della sua necessita’ di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita’ lavorativa, nonche’ delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e’ fatta salva la
possibilita’ di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi
dell’articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all’autorita’ giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma
3.»;
s) all’articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all’articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi
datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente
l’adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»;
t) dopo l’articolo 12 e’ aggiunto, in fine, il
seguente: «Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni piu’ favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI
INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti
quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato e’ definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro
e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di
un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro puo’ assumere con contratto di apprendistato non puo’
superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del contratto di
apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente
normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di
attivita’, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto
quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre
anni ed e’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La
durata del contratto e’ determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonche’ del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici
per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei
crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e’ disciplinato in base ai
seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonche’ della qualifica che potra’ essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita’ per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
4. La regolamentazione dei profili
formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica
professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalita’ di
erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di
attivita’, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la
acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i
soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
contratto di apprendistato professionalizzante puo’ essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di eta’.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul
piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che,
in ogni caso, non puo’ comunque essere inferiore a due anni e superiore a
sei.
4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante e’ disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche’ della eventuale qualifica che potra’ essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita’ per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita’ di sommare i periodi di
apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione
con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite
massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
5. La regolamentazione dei profili
formativi dell’apprendistato professionalizzante e’ rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano regionale e
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione
formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per
la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalita’ di
erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle
singole aziende, anche in relazione alla capacita’ formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di
attivita’, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di
studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonche’ per la specializzazione tecnica
superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti
di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto
di apprendistato di cui al comma 1 puo’ essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta’.
3. Ferme restando le intese vigenti, la
regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni, per i soli profili
che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita’ e le altre
istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita
attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, e previa
intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita’ di
riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle
competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’Accordo
in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e
nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio
2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della universita’ e
della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e
disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la
categoria di inquadramento del lavoratore non potra’ essere inferiore, per piu’
di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali
e’ finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l’applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli
incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica la cui erogazione sara’ tuttavia soggetta alla effettiva verifica
della formazione svolta secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalita’ di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e
50, comma 1, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni e integrazioni.
Capo II Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo di
applicazione
1. Il contratto di inserimento e’ un contratto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle
seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta’ compresa tra i diciotto e i
ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
c) lavoratori con piu’ di cinquanta anni di eta’
che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una
attivita’ lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta’ residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per
cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono
essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali,
socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici
e privati;
f) organizzazioni e associazioni di
categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di
inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio
almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli
che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonche’ i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro
contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in
servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo
svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non
trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del
lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in
ogni caso applicabili, se piu’ favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo
20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento
dei lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di
inserimento
1. Condizione per l’assunzione con contratto di
inserimento e’ la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti
bilaterali, le modalita’ di definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il
ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell’adeguamento delle capacita’ professionali del lavoratore, nonche’ le
modalita’ di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici
di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al
comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del
comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro
delle modalita’ di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui
all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, le modalita’ di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante
l’esecuzione del rapporto di lavoro dovra’ essere registrata nel libretto
formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella
realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e’
tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e’ stipulato in
forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto
individuale di inserimento di cui all’articolo 55. 2. In mancanza di forma
scritta il contratto e’ nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non
inferiore a nove mesi e non puo’ essere superiore ai diciotto mesi. In caso di
assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata
massima puo’ essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si
tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
militare o di quello civile, nonche’ dei periodi di astensione per
maternita’.
3. Il contratto di inserimento non e’ rinnovabile
tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il
limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di
lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e
dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai
contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono
stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di
inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e
normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria
di inquadramento del lavoratore non puo’ essere inferiore, per piu’ di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e’
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti
dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di
orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento
i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’universita’ o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata
non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno
accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata e’ quella
massima in caso di pluralita’ di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del
tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di
adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai
tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge
n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E
OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro
occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di
applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di
cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu’ progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della
attivita’ lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono
escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del
presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’
necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche’ i rapporti e le
attivita’ di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate
a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.,
come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi’ esclusi dal campo di applicazione del presente capo i
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa’ e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonche’ coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu’ favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a
progetto e’ stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i
seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del
progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo
contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per
la sua determinazione, nonche’ i tempi e
le modalita’ di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le
forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni
caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione
dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto,
fermo restando quanto disposto
dall’articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a
progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro
eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il
collaboratore a progetto puo’ svolgere la sua attivita’ a favore di piu’
committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita’ in
concorrenza con i committenti ne’, in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne’
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita’ dei committenti
medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a
progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere
riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del
rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono
regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall’articolo 12-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a
progetto
1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto
individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
Il committente puo’ comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae
per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e’
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu’ favorevole
disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11
agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del
lavoro e di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione
del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro
del committente, nonche’ le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le norme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e
preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della
fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza
del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita’,
incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni
contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra
le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del
presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le
parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il
controllo giudiziale e’ limitato esclusivamente, in conformita’ ai principi
generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non puo’ essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano al committente.
Capo II Prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di
applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono attivita’ lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con handicap;
b) dell’insegnamento privato supplementare;
c
) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche’ di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come
quelli dovuti a calamita’ o eventi naturali improvvisi, o di
solidarieta’.
2. Le attivita’ lavorative di cui al comma
1, anche se svolte a favore di piu’ beneficiari, configurano rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita’ che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un
anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro
accessorio
1. Possono svolgere attivita’ di lavoro
accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e
pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita’ di
recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1,
interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro
disponibilita’ ai servizi per l’impiego delle province, nell’ambito territoriale
di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7. A seguito della
loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale
risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro
accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu’
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5
euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu’ enti o societa’
concessionari di cui al comma 5 all’atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8
euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e’ esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di
lavoro accessorio.
3. L’ente o societa’ concessionaria provvede
al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni
di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali
all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni
all’INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L’ente o societa’ concessionaria trattiene
l’importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le societa’
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche’ i soggetti autorizzati alla
vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita’ per
il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento
informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita
banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale
e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita’
di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di
formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto
economico di cui all’articolo che precede, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in
vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una relazione sull’andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che
esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita’
agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato
le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione
dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalita’
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo
parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonche’ dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile,
le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo. Art. 76. Organi di certificazione 1.
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di
certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza
nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le
province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
c) le universita’ pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai
sensi del comma 1, le universita’ sono tenute a registrarsi presso un apposito
albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’istruzione, della universita’ e della ricerca. Per ottenere
la registrazione le universita’ sono tenute a inviare, all’atto della
registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a
tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l’istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di
cui all’articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla
commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza
alla quale sara’ addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni
istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e
codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e’ volontaria e
consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate
all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche’ dei seguenti
principi:
a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato
alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione
alle autorita’ pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione e’
destinato a produrre effetti. Le autorita’ pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
istanza;
c) l’atto di certificazione deve essere motivato e
contenere il termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere;
d) l’atto di certificazione deve contenere
esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o
fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la
relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro
scadenza. Copia del contratto certificato puo’ essere richiesta dal servizio
competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, oppure dalle altre autorita’ pubbliche nei confronti delle quali
l’atto di certificazione e’ destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro,
con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi.
Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali vengono altresi’ definiti appositi moduli e formulari
per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di
qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in
relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della
certificazione
Gli effetti dell’accertamento dell’organo
preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i
terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i
provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei
confronti della certificazione
1. Nei confronti dell’atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso e’
destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorita’
giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformita’ tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita’
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di
certificazione anche per vizi del consenso.
2. L’accertamento giurisdizionale
dell’erroneita’ della qualificazione ha effetto fin dal momento della
conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della
difformita’ tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha
effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformita’ stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto
dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione
della controversia davanti alla commissione di certificazione potra’ essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice
di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso
giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3,
deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione
che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo
regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il
contratto, puo’ essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attivita’ di consulenza e
assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui
all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva
alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del
programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di
lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita’ dei diritti e alla
esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi di
certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo
76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti
altresi’ a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del
codice civile a conferma della volonta’ abdicativa o transattiva delle parti
stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle
cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I
e’ estesa all’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono
attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la procedura di
certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella
sede di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono
costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu’
rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto
genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo
primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all’articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo
programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in
materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore. Tali codici e
indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
nazionale.
Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) l’articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n.
264;
b) l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 3 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l’articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4
e 18, quest’ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di
comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
g) l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72;
h) l’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2. All’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di
lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a
un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza
e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede
aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu’
rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della
disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione
in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni
a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e
normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro
subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di
attivita’, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di
lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie
di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro
subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di
lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto
nell’ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24
giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione
delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all’articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell’articolo
2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso
articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa’ di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale
gia’ autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le
norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
7. L’obbligo di comunicazione di cui al
comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende
riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti
alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in
materia.
9. La previsione della trasformazione del
rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della
somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia
di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica
amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 si applicano
anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla
seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche’ una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu’ rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarita’ contributiva.
Tale certificato puo’ essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per
quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un
documento unico di regolarita’ contributiva; b-ter) trasmette
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio
attivita’, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
11. L’abrogazione ad opera dell’articolo 8
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti
della commissione regionale per l’impiego di cui all’articolo 5 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale
per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in
materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli
13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II,
Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 17, a una verifica
con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita’ di affidare a uno o piu’ accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione
collettiva.
14. L’INPS provvede al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 settembre 2003
Testo in vigore dal 24
ottobre
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita’
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Moratti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
AVVISO DI
RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,recante:
«Attuazione delle deleghe
in materia di
occupazione emercato del lavoro,
di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30».
(Decreto legislativo
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale
- n. 235 del 9 ottobre 2003).
Nel decreto legislativo
citato in epigrafe,
pubblicato nel sopraindicato supplemento
ordinario, alla pag. 15, prima colonna, all’art. 18,
comma 4, in luogo delle parole:
«… e’ punito con la pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno e
dell’ammenda da Euro 2.500
a Euro 6.000.», leggasi: «… e’
punito con la pena alternativa
dell’arresto non superiore ad un
anno o dell’ammenda da Euro
2.500 a Euro 6.000.».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante:
«Attuazione delle deleghe
in materia di
occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30».
(Decreto legislativo
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale
- n. 235 del 9 ottobre
2003).
Nel
decreto legislativo citato
in epigrafe, pubblicato
nel sopraindicato
supplemento ordinario, sono
apportate le seguenti modifiche: alla
pag. 8, prima colonna, all’art. 5, comma 2, lettera f),
dove e’
scritto: « … anche se esclusivo.», leggasi: «… anche se non esclusivo.»;
ed ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all’art. 44, comma
1, dove e’
scritto «… il lavoratore coobbligato deve ricevere …», leggasi:
«… il lavoratore coobbligato
non deve ricevere
…».